Finanza

L’assistenza di un difensore è sempre necessaria in un contenzioso tributario?

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La risposta alla domanda contenuta nel titolo è no.

Infatti, il contribuente ha la possibilità d difendersi in prima persona, a patto che la quantificazione del contenzioso non superi i limiti previsti dalla legge.

In particolare, il decreto legislativo n. 156/2015 ha previsto che, a partire dal 01 gennaio 2016, il valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica non superi i 3.000 euro.

Laddove, il valore della lite va così definito:

  • il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni;
  • la somma delle sanzioni irrogatenel caso in cui la controversia contenga solo sanzioni.

 Dunque, sia nell’uno che nell’altro caso, il massimo previsto è 3mila euro. 

In questo frangente non sussiste obbligo di assistenza tecnica.

Al di sopra di questo limite invece si rende necessaria l’assistenza di un professionista (se siete della Lombardia qua trovate un sito che consente di cercare tra i migliori tributaristi di Milano e altre città del nord; se siete di altre zone cercare su Google e probabilmente troverete siti analoghi)

QUALI SONO I SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA TECNICA?

 Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro (purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica).

Conditio sine ne qua non è l’iscrizione al relativo albo professionale.

Qualora si tratti di controversie catastali sono abilitati anche ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori in agraria, agronomi e periti agrari.

In particolare, si ricorre a queste figure professionali qualora la contesa riguardi:

  • l’estensione di un terreno
  • il classamento
  • la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella
  • il classamento delle singole unità immobiliari urbane
  • l’attribuzione della rendita catastale.

Tuttavia, esistono ancora altre categorie di difensori, indicate nell’art. 12 del D.Lgs 546/1992: possono essere abilitati alla rappresentanza e alla difesa del contribuente anche gli impiegati delle ex carriere dirigenziali, direttive e di concetto dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di Finanza, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di servizio effettivo.

Non solo questi, tuttavia, i requisiti necessari, dal momento che si sommano pure:

  • la valutazione dei precedenti di carriera
  • l’assenza di condanna per uno dei reati contro la p.a. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a anni 2 ovvero mancata applicazione per i medesimi reati della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale
  • la mancanza di rapporti di lavoro subordinato e/o retribuito e di esercizio di attività commerciale lucrativa.

L’abilitazione all’assistenza tecnica si ottiene previa apposita domanda presentata dall’interessato alla Direzione della Giustizia Tributaria e l’autorizzazione concessa consente l’abilitazione nell’intero territorio nazionale.

L’aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica avviene trimestralmente.